Quota oraria del monte ore annuale
ll Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha stabilito la quota oraria nazionale obbligatoria e la quota oraria riservata alle singole istituzioni scolastiche
Stabilisce, precisandone le modalità di applicazione, che:
- la quota oraria nazionale obbligatoria, riservata alla realizzazione del nucleo fondamentale dei piani di studio, omogeneo su base nazionale, è pari all’80% del monte ore annuale delle singole attività e discipline obbligatorie per tutti gli studenti; - la quota oraria riservata alle singole istituzioni scolastiche, e da esse determinata nell’ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni, sulla base dell’esercizio della loro potestà legislativa è costituita dal restante 20% del monte ore annuale obbligatorio.
- la quota oraria nazionale obbligatoria, riservata alla realizzazione del nucleo fondamentale dei piani di studio, omogeneo su base nazionale, è pari all’80% del monte ore annuale delle singole attività e discipline obbligatorie per tutti gli studenti; - la quota oraria riservata alle singole istituzioni scolastiche, e da esse determinata nell’ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni, sulla base dell’esercizio della loro potestà legislativa è costituita dal restante 20% del monte ore annuale obbligatorio.
| Fonte | Fonte Nazionale |
|---|---|
| Tipologia | Decrete Ministeriale |
| Data | 28/12/2005 |