Obbligo di frequenza alle attività formative
Stabilisce quali sono gli obiettivi relativi all'attuazione dell'obbligo di frequenza di attività formative previst dall'art 68 della legge 17 maggio 1999, n.144
E' l'accordo sottoscritto tra Governo, regioni, comuni e comunità montane, in materia di obbligo di frequenza alle attività formative, in attuazione all'articolo 68 della Legge 17 maggio 1999, n. 144 – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza Unificata (ex art. 8 del D.Lgs 28 agosto 1997, n. 281) – Seduta del 2 marzo 2000. Definisce le modalità per la realizzazione dei seguenti obiettivi primari: - assolvimento dell'obbligo formativo anche nel sistema regionale di formazione professionale e nell'apprendistato; - presenza di misure di accompagnamento ai percorsi formativi, a supporto dell'occupazione; - definizione di standard omogenei in tutto il territorio nazionale; - individuazione di percorsi personalizzati; - creazione di reti e intese tra soggetti operanti a diversi livelli; - attivazione di sistema di monitoraggio.