Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione.
La norma - in sede di prima applicazione - eleva l’obbligo di istruzione da otto a nove anni.
Di partciolare rilevanza l'art 1. Nel primo comma viene stabilito che a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 l'obbligo di istruzione ha durata novennale. Il secondo comma stabilisce che a coloro i quali, adempiuto l'obbligo di istruzione o prosciolti dal medesimo, non intendono
proseguire gli studi nell'istruzione secondaria superiore è garantito, nell'ambito della programmazione dell'offerta educativa, come previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il diritto alla frequenza di iniziative formative volte al conseguimento di una qualifica professionale, ivi comprese quelle previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196.
| Fonte | Fonte Nazionale |
|---|---|
| Tipologia | Legge |
| Numero | 9 |
| Data | 20/01/1999 |